Art. 6.
(Consigli nazionali).

      1. I Consigli nazionali:

          a) esercitano le funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti a livello nazionale e locale;

          b) adottano atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali;

          c) adottano misure idonee ad assicurare la completa informazione in materia di prestazioni professionali;

          d) procedono all'approvazione delle tariffe con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione professionale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12;

          e) esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13;

          f) adottano i codici deontologici previsti dall'articolo 11;

          g) promuovono la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatori e procedono all'accreditamento dei percorsi formativi;

          h) stabiliscono modalità e limiti per la costituzione e il funzionamento delle società multiprofessionali, di cui all'articolo 24, se consentite dai rispettivi ordinamenti professionali, e secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge.